Statuto della Societa' italiana degli Autori ed Editori›Titolo V
Art. 32
32 / 61In vigore dal 28 feb 1975
Il presidente è nominato con decreto del Capo dello Stato, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, previa designazione dell'assemblea delle Commissioni di sezione.
Egli ha la rappresentanza legale della Società.
Il presidente:
1) presiede, se non sia diversamente stabilito, gli organi collegiali della Società;
2) autorizza le spese di gestione subordinatamente alle disponibilità di bilancio;
3) designa i funzionari e i pubblici ufficiali autorizzati a compiere le attestazioni e a ricevere gli atti previsti dagli articoli 635 e 642 del Codice di procedura civile, ai sensi e per gli effetti dell'art. 164 della legge 22 aprile 1941, n. 633;può altresì delegare il direttore generale a rilasciare la dichiarazione del terzo ai sensi dell'art. 547 del codice di procedura civile,a sottoscrivere il ricorso previsto dall'art. 638 dello stesso codice, nonché a sottoscrivere atti e ricorsi in materia fiscale e di assicurazione obbligatoria.
4) adempie tutte le funzioni che gli sono attribuite da questo statuto e dai regolamenti della Società.
In caso di urgenza il presidente adotta i provvedimenti di competenza del Consiglio di amministrazione, al quale deve sottoporli per la ratifica nella sua prima riunione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1962-10-20;1842#art-sds-32