Statuto della Societa' italiana degli Autori ed Editori›Titolo IV
Art. 29
29 / 61In vigore dal 10 feb 1963
Salvo, in ogni caso, eventuali provvedimenti amministrativi e ogni azione civile e penale, al mandante che venga meno ai propri obblighi, può essere inflitta dal presidente della Società, su proposta della Commissione di sezione competente e previa contestazione degli addebiti, una penale fino a lire trecentomila. È ammesso ricorso, nel termine di trenta giorni dalla comunicazione, alla Commissione dei rimborsi.
Il mandato può essere denunciato dal presidente della Società, su parere conforme della Commissione dei ricorsi, prima della sua scadenza, per fatti che tendano incompatibile la prosecuzione dei rapporti tra il mandante e la Società.
È ammesso ricorso, nel termine di trenta giorni dalla comunicazione, al Consiglio di amministrazione.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1962-10-20;1842#art-sds-29