Art. 26
Statuto della Societa' italiana degli Autori ed EditoriTitolo IV

Art. 26

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In vigore dal 7 dic 1994
All'iscritto ordinario o al socio e all'iscritto straordinario, i quali contravvengano a disposizioni statuarie o regolamentari o comunque vengano meno ai propri doveri, sono inflitte le sanzioni contemplate nel comma seguente, salvo eventuali provvedimenti amministrativi e ogni altra azione civile o penale. Le sanzioni sono: 1) il richiamo; 2) la pena pecuniaria fino a lire cinquecentomila; 3) la radiazione. Nei confronti dei soci, la pena pecuniaria può essere accompagnata dalla sospensione dall'elettorato attivo e passivo per un periodo da cinque a dieci anni. La radiazione comporta la cessazione dell'amministrazione e della tutela, da parte della Società, delle opere e dei diritti, anche se questi, posteriormente alla data in cui ha inizio il procedimento di sanzione, siano stati ceduti ad altri.

Note all'articolo

  • Il D.P.R. 7 novembre 1994,n. 671 ha disposto (con l'art. 5, comma 1) che "Il primo comma dell'art. 26 dello statuto e' sostituito dal seguente: "Il richiamo e' inflitto per lievi infrazioni ai propri doveri di socio o di iscritto.". Ha inoltre disposto (con l'art. 5, comma 2) che il terzo comma dell'art. 26 e' sostituito dal seguente: "Nei casi di particolare gravita' derivanti da inosservanza dei principi e dei doveri sociali, sia nei confronti di altri soci o iscritti, sia nei confronti della Societa' stessa, alla sanzione della pena pecuniaria e' accompagnata la sospensione dall'elettorato attivo e passivo per un periodo da cinque a dieci anni.". Ha inoltre disposto (con l'art. 5, comma 3) che il quinto comma dell'art. 26 e' sostituito dal seguente: "La radiazione e' altresi' inflitta al socio e all'iscritto che abbiano riportato condanne penali passate in giudicato che siano motivatamente ritenute incompatibili con la rispettiva qualita'."."

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1962-10-20;1842#art-sds-26