Statuto della Societa' italiana degli Autori ed Editori›Capo III
Art. 21
21 / 61In vigore dal 28 feb 1975
L'assemblea delle Commissioni di sezione,su proposta motivata della Commissione di sezione competente, può attribuire la qualità di socio ad autori, o editori, o produttori di opere cinematografiche, iscritti ordinari, anche se non siano in possesso dei requisiti previsti dall', in considerazione dei meriti acquisiti nella loro attività professionale, intesa ad incrementare il patrimonio letterario e artistico italiano.
Tale nomina deve essere deliberala dall'assemblea delle Commissioni di sezione, col voto favorevole della metà più uno, sia del complesso dei membri attori, sia del complesso dei membri editori, concessionari e produttori.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1962-10-20;1842#art-sds-21