Statuto della Societa' italiana degli Autori ed Editori›Capo II
Art. 17
17 / 61In vigore dal 10 feb 1963
La Società ha la facoltà di accettare mandati:
a) da coloro che intendono affidarle la proiezione in esclusiva di opere o diritti;
b) da coloro che intendono affidarle la protezione in esclusiva di opere in manifestazioni di carattere occasionale e saltuario, purchè non si tratti di persone già iscritte e radiate per fatti che abbiano causato alla Società grave pregiudizio materiale o morale o che comunque abbiano reso incompatibili i rapporti di queste con la Società.
Le categorie di titolari di diritti di autore o di diritti connessi nonché di opere o di diritti per le quali possono essere accettati mandati, saranno determinate con norme regolamentari.
Spetta al Consiglio di amministrazione stabilire la misura delle provvigioni dovute alla Società per l'esercizio del mandato.
La durata e ogni altra modalità del mandato saranno determinate di volta in volta con l'osservanza delle norme regolamentari relative a tale categoria di rapporti.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1962-10-20;1842#art-sds-17