Art. 10
Statuto della Societa' italiana degli Autori ed EditoriTitolo III

Art. 10

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In vigore dal 28 feb 1975
L'iscrizione alla Società ha per effetto di affidare ad essa in esclusiva la protezione dell'opera dichiarata ai sensi del primo comma del precedente , in Italia e in quei paesi in cui esiste una sua rappresentanza organizzata, limitata mente alla competenza della Sezione alla quale detta opera è assegnata ai sensi dell', con le modalità stabilite dal regolamento generale. Per talune sezioni il regolamento generale potrà prevedere limitazioni riguardanti l'estensione del mandato conferito alla Società ai sensi del comma precedente e disporre altresì l'obbligo per l'iscritto di dichiarare tutte le opere destinate alla pubblica utilizzazione delle quali abbia o acquisti diritti. Le misure dei compensi per l'utilizzazione delle opere tutelate dalla Società ed i criteri di ripartizione dei diritti relativi a tali opere sotto stabiliti con provvedimenti del presidente su parere conforme della competente Commissione di sezione. La Società noti può concedere permessi pel la utilizzazione gratuita dell'opera.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1962-10-20;1842#art-sds-10