Art. 4

Art. 4

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In vigore dal 4 apr 1963
Resta fermo ed impregiudicato l'eventuale diritto dello Stato circa la proprietà dell'intera superficie o di singole aree, coltivate o no, comprese fra la vecchia e la nuova linea di conterminazione lagunare. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 15 ottobre 1962 SEGNI SULLO Visto, il Guardasigilli: BOSCO Registrato alla Corte dei conti, addì 28 febbraio 1963 Atti del Governo, registro n. 165, foglio n. 69. - VILLA
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1962-10-15;2040#art-4