Art. 9

Art. 9

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In vigore dal 12 nov 1964
Nelle sezioni delle scuole professionali indicate nel precedente si impartiscono i seguenti insegnamenti: educazione civica e cultura generale; tecnica professionale; merceologia ed enologia; igiene professionale; geografia e Organizzazione turistica; contabilità; amministrazione alberghiera; lingue estere; nozioni di amministrazione; dattilografia; religione; educazione fisica.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1962-09-30;2170#art-9