Art. 9

Art. 9

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In vigore dal 12 nov 1964
Nelle sezioni delle scuole professionali indicate nel precedente si impartiscono i seguenti insegnamenti: educazione civica e cui tra generale; matematica; fisica; nozioni di costruzioni navali e norme di emergenza: tecnica professionale (apparati motori marini e ausiliari di bordo, tecnologia, disegno professionale, costruzioni navali, elettrotecnica ed impianti elettrici di bordo); contabilità, di bordo (o economia aziendale); struttura ed attrezzatura della nave; religione; educazione fisica.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1962-09-30;2169#art-9