Art. 4

Art. 4

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In vigore dal 12 nov 1964
Le sezioni sono di durata variabile da 2 a 5 anni in relazione alle esigenze professionali e possono essere diurne e serali. I corsi possono avere durata variabile non superiore ad un anno
Storico versioni

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1962-09-30;2169#art-4