Art. 23

Art. 23

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In vigore dal 12 nov 1964
Per quanto riguarda gli oneri a carico degli Enti locali, all'Istituto professionale si applicano le disposizioni dell'art. 91,lettera f) del testo unico della legge comunale e provinciale approvato con regio decreto 3 marzo 1934, n. 383. Per quanto non è previsto dal presente decreto si APPLICANO le disposizioni vigenti per gli Istituti d'istruzione tecnica. L'onere della spesa a carico del Ministro della pubblica istruzione derivante dall'attuazione del presente, decreto graverà sul capitolo 116 bis dello stato di previsione della spese del Ministro stesso per l'esercizio e sui capitoli corrispondenti per gli esercizi successivi. Il presente decreto munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma addì 30 settembre 1962 SEGNI GUI - TAVIANI - TREMELLONI Visto, il Guardasigilli: REALE Registrato alla Corte dei conti, addì 14 settembre 1961 Atti del Governo, registro n. 186, foglio n. 2. - DI PRETORO
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1962-09-30;2167#art-23