Art. 22
22 / 23In vigore dal 12 nov 1964
Alle spese di mantenimento dell'Istituto si provvede:
1) con un contribuito del Ministro della pubblica istruzione fissato in L. 57.800.000;
2) con gli eventuali contributi degli Enti locali delle organizzazioni professionali di categoria e di privati
3) con lasciti e donazioni dai parte di enti e di privati
4) con i proventi dei laboratori e delle officine
5) con i contributi degli alunni.
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1962-09-30;2167#art-22