Art. 1
1 / 23In vigore dal 12 nov 1964
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Veduta la legge 15 giugno 1931, n. 889, sul riordinamento della istruzione media tecnica;
Veduto il regio decreto 3 marzo 1934, n. 383, che approva il testo unico della legge comunale e provinciale;
Veduto l' del regio decreto-legge 21 settembre 1938, n. 2038, convertito della legge 2 giugno 1939, n. 739;
Veduta la legge 22 novembre 1961, n. 1282;
Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per la pubblica istruzione, di concerto con quelli per l'interno, per il tesoro e per l'agricoltura;
Decreta:
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A decorrere dal 1 ottobre 1962 è istituita in Faenza (Ravenna) una scuola avente, finalità e ordinamento speciali che assume la denominazione di Istituto professionale di Stato per l'agricoltura.
A decorrere dalla stessa data la Scuola tecnica agraria di Bagnacavallo viene trasformata in Scuola coordinata con l'Istituto professionale di Faenza.
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1962-09-30;2166#art-1