Art. 10

Art. 10

10 / 23
In vigore dal 3 nov 1964
Alle scuole professionali dell'Istituto possono accedere, senza esami di ammissione, i licenziati dalla scuola media e i licenziati dalla scuola secondaria di avviamento professionale di qualsiasi tipo e, mediante esame di ammissione, coloro che, sforniti di tali licenze, abbiano compiuto il 11° anno di età. In ogni caso l'ammissione alle scuole professionali è subordinata ad accertamenti di carattere sanitario e sociologico. Le condizioni di ammissione, alle scuole e ai corsi di cui alle lettere a), b), c) e d) dell'anzidetto , saranno stabilite dal Consiglio di amministrazione ed approvate dal competente e Consorzio provinciale per l'istruzione tecnica.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1962-09-30;2158#art-10