Art. 22

Art. 22

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In vigore dal 3 nov 1964
Alle spese di mantenimento dell'Istituto si provvede: 1) con un contributo: del Ministero della pubblica istruzione fissato in L. 69.400.000 2) con gli eventuali contributi degli Enti locali delle organizzazioni professionali di categoria e di privati 3) con lasciti e donazioni da parte di enti e di privato; 4) con i proventi dei laboratori e delle ufficiali; 5) con i contributi degli alunni.
Storico versioni

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Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1962-09-30;2153#art-22