Art. 7

Art. 7

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In vigore dal 3 nov 1964
L'Istituto può avere scuole coordinate anche in altri Comuni, costituendo ognuna di esse un'unità tecnico didattica. Tali scuole possono avere le stesse sezioni o sezioni diversi da quelli della sede centrale.
Storico versioni

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1962-09-30;2149#art-7