Art. 3

Art. 3

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In vigore dal 3 nov 1964
Presso l'Istituto potranno essere istituiti: a) corsi di specializzazione per qualificati che aspirano a diventare specializzati; b) corsi di perfezionamento per qualificati e specializzati; c) corsi di integrazione professionale, per gruppi di mestieri affini;
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1962-09-30;2149#art-3