Art. 8

Art. 8

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In vigore dal 27 ott 1964
L'Istituto assolve ai propri compiti con addestramenti pratici, integrati da insegnamenti culturali e e tecnici, in relazione alle esigenze delle varie attività lavorative.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1962-09-30;2140#art-8