Art. 11
11 / 23In vigore dal 27 ott 1964
Al termine del corso di ciascuna sezione delle scuole professionale gli alunni sostengono gli esami finali per il conseguimento del diploma, di qualifica A termine dei corsi di cui alle lettere a), b) e c) del precedente gli alunni conseguono un attestato.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1962-09-30;2133#art-11