Art. 11

Art. 11

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In vigore dal 27 ott 1964
Al termine del corso di ciascuna sezione delle scuole professionale gli alunni sostengono gli esami finali per il conseguimento del diploma, di qualifica A termine dei corsi di cui alle lettere a), b) e c) del precedente gli alunni conseguono un attestato.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1962-09-30;2133#art-11