Art. 9

Art. 9

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In vigore dal 15 ott 1964
Nelle sezioni delle scuole professionali indicate nel precedente si impartiscono i seguenti insegnamenti: educazione civica e cultura generale; matematica; fisica; tecnica professionale (elettrotecnica, laboratorio misure elettriche, tecnologia, impianti elettrici, disegno, laboratorio tecnologico, apparati motori marini e ausiliari di bordo); nozioni di costruzioni navali e norme di emergenza; contabilità di bordo; economia aziendale; religione; educazione fisica.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1962-09-30;2126#art-9