Art. 9

Art. 9

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In vigore dal 15 ott 1964
Nelle sezioni delle scuole professionali indicate nel precedente si impartiscono i seguenti insegnamenti: educazione civica e cultura generale; matematica; fisica: tecnica professionale (tecnologia, laboratorio tecnologico, disegno); economia aziendale religione; educazione fisica.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1962-09-30;2120#art-9