Art. 2

Art. 2

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In vigore dal 29 nov 1962
Il presente decreto ha effetto a decorrere dalla data della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 26 settembre 1962 SEGNI PICCIONI Visto, il Guardasigilli: BOSCO Registrato alla Corte dei conti, addì 7 novembre 1962 Atti del Governo, registro n. 160, foglio n. 7. - VILLA
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