Art. 4

Art. 4

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In vigore dal 29 dic 1962
I versamenti dei contributi previsti dalla convenzione verranno fatti affluire allo stato di previsione dell'entrata al capitolo e all'articolo proprio dell'esercizio nel quale saranno nominati i titolari dei posti ed ai capitoli ed articoli corrispondenti per gli esercizi successivi. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 18 agosto 1962 SEGNI GUI - TREMELLONI Visto, il Guardasigilli: BOSCO Registrato alla Corte del conti, addì 6 dicembre 1962 Atti del Governo, registro n. 160, foglio n. 65. - VILLA
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