Art. 3

Art. 3

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In vigore dal 19 ott 1962
Il presente decreto ha effetto a decorrere dalla data della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. Il presente decreto, munito dei sigillo dello Stato sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 24 luglio 1962 SEGNI FANFANI - PICCIONI - TREMELLONI Visto, il Guardasigilli: BOSCO Registrato alla corte dei conti, addì 27 settembre 1962 Atti del Governo, registro n. 159, foglio n. 27. - VILLA
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