Art. 1

Art. 1

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In vigore dal 19 ago 1962
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto l'art. 6 della legge 26 gennaio 1962, n. 17; Visto il proprio decreto in data 12 giugno 1962, con il quale veniva fatto luogo alla ripartizione di trecentosettanta dei trecentosettantacinque posti di assistente di ruolo non vincolati agli assistenti straordinari facendosi riserva di successiva, assegnazione dei rimanenti cinque posti; Ravvisata la necessità di procedere ora all'assegnazione dei cinque posti di assistente di ruolo anzidetti; Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione; Decreta: I rimanenti cinque posti di assistente di ruolo dei trecentosettantacinque non riservati agli assistenti straordinari, sono ripartiti come appresso: FACOLTÀ DI GIURISPRUDENZA Università di Sassari Cattedra di "Diritto commerciale", posti n. 1. br; FACOLTÀ DI ECONOMIA E COMMERCIO Università di Torino Cattedra di "Politica economica e finanziaria", posti n. 1. FACOLTÀ DI MEDICINA E CHIRURGIA Università di Palermo Cattedra di "Puericoltura", posti n. 1. FACOLTÀ DI MEDICINA VETERINARIA Università di Messina Cattedra di "Patologia generale ed anatomia patologica", posti n. 1. Università di Milano Cattedra di "Ispezione degli alimenti di origine animale", posti n. 1. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 5 luglio 1962 SEGNI GUI Visto, il Guardasigilli: BOSCO Registrato alla Corte dei conti, addì 28 luglio 1962 Atti del Governo, registro n. 157, foglio n. 77. - VILLA
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