Art. 6 · Corsi di perfezionamento, di aggiornamento, di integrazione, di specializzazione scientifica e di qualificazione tecnica.
Regolamento di esecuzione della L. 29 aprile 1957, n. 310Capo II

Art. 6

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Corsi di perfezionamento, di aggiornamento, di integrazione, di specializzazione scientifica e di qualificazione tecnica.

In vigore dal 4 apr 1963
I corsi di perfezionamento, di aggiornamento, di integrazione, di specializzazione scientifica e di qualificazione tecnica sono istituiti per gli impiegati delle carriere direttive di concetto dell'Amministrazione finanziaria. Per gli impiegati delle carriere esecutive ed ausiliarie possono essere istituiti corsi di specializzazione e di qualificazione tecnica anche durante il periodo di prova.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1962-07-03;2039#art-rde-6