Regolamento di esecuzione della L. 29 aprile 1957, n. 310›Capo II
Art. 6
6 / 25Corsi di perfezionamento, di aggiornamento, di integrazione, di specializzazione scientifica e di qualificazione tecnica.
In vigore dal 4 apr 1963
I corsi di perfezionamento, di aggiornamento, di integrazione, di specializzazione scientifica e di qualificazione tecnica sono istituiti per gli impiegati delle carriere direttive di concetto dell'Amministrazione finanziaria.
Per gli impiegati delle carriere esecutive ed ausiliarie possono essere istituiti corsi di specializzazione e di qualificazione tecnica anche durante il periodo di prova.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1962-07-03;2039#art-rde-6