Regolamento di esecuzione della L. 29 aprile 1957, n. 310›Capo III
Art. 21
21 / 25Convitto interno
In vigore dal 4 apr 1963
Presso la Scuola è istituito un convitto interno destinato al alloggiare gli impiegati partecipanti ai corsi, per la durata dei corsi medesimi.
La gestione del convitto, è data in appalto, in base a convenzione da approvarsi con decreto del Ministro per le finanze.
Il Ministro per le finanze, osservate le norme sulla contabilità generale dello Stato, con propri decreti, da emanarsi di concerto con il Ministro per il tesoro, stabilisce la misura della retta giornaliera, in rapporto alla effettiva entità degli oneri di esercizio, tenendo anche conto dell'uso degli impianti o delle dotazioni.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1962-07-03;2039#art-rde-21