Art. 19 · Obblighi dei partecipanti ai corsi
Regolamento di esecuzione della L. 29 aprile 1957, n. 310Capo II

Art. 19

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Obblighi dei partecipanti ai corsi

In vigore dal 4 apr 1963
Gli impiegati che frequentano i corsi sono tenuti a seguire le istruzioni e ad ottenere alle disposizioni impartite dal direttore e dagli insegnanti, relativamente, per questi ultimi, all'insegnamento loro affidato.
Storico versioni

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1962-07-03;2039#art-rde-19