Regolamento di esecuzione della L. 29 aprile 1957, n. 310›Capo II
Art. 18
18 / 25Orario giornaliero
In vigore dal 4 apr 1963
L'orario giornaliero delle lezioni, delle esercitazioni e delle prove di esami stabilito dal direttore della Scuola.
Tale orario, durante il periodo di frequenza dei corsi, costituisce, ad ogni effetto, per i partecipanti ai corsi stessi, orario giornaliero di servizio.
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1962-07-03;2039#art-rde-18