Art. 18 · Orario giornaliero
Regolamento di esecuzione della L. 29 aprile 1957, n. 310Capo II

Art. 18

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Orario giornaliero

In vigore dal 4 apr 1963
L'orario giornaliero delle lezioni, delle esercitazioni e delle prove di esami stabilito dal direttore della Scuola. Tale orario, durante il periodo di frequenza dei corsi, costituisce, ad ogni effetto, per i partecipanti ai corsi stessi, orario giornaliero di servizio.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1962-07-03;2039#art-rde-18