Regolamento di esecuzione della L. 29 aprile 1957, n. 310›Capo II
Art. 15
15 / 25Divieto di formulare giudizi e di formare graduatorie alla fine dei corsi speciali di preparazione agli esami.
In vigore dal 4 apr 1963
Alla fine dei corsi di preparazione agli esami di promozione indicati nel secondo comma del precedente , non vengono emessi giudizi, nè formate graduatorie.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1962-07-03;2039#art-rde-15