Art. 10 · Piano di massima a programma dei corsi
Regolamento di esecuzione della L. 29 aprile 1957, n. 310Capo II

Art. 10

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Piano di massima a programma dei corsi

In vigore dal 4 apr 1963
Almeno tre mesi prima dell'inizio dell'esercizio finanziario, la Direzione generale degli affari generali e del personale, sentite le Direzioni generali interessate, invia alla Direzione della Scuola le richieste dei corsi da istituire nel successivo esercizio finanziario. La Direzione della Scuola, d'intesa con le Direzione generali richiedenti, predispone il piano di massima e il programma dei corsi stessi. Il piano di massima e il programma sono sottoposti, per l'approvazione, al Ministro per le finanze almeno un mese prima dall'inizio dell'esercizio finanziario, previa comunicazione alla Scuola superiore della pubblica Amministrazione. Il programma dei cuori speciali di preparazione agli esami di promozione, di cui al secondo comma dell', in linea di massima, sulle materie formanti oggetto degli esami stessi.
Storico versioni

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1962-07-03;2039#art-rde-10