Art. 9 · Bilanci consortili
Capo II

Art. 9

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Bilanci consortili

In vigore dal 12 ago 1962
I bilanci preventivi e consuntivi dei Consorzi di bonifica sono redatti sulla base dello schema predisposto dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste. I bilanci suddetti debbono essere comunicati al Ministero predetto, quando questo lo prescriva.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1962-06-23;947#art-9