Capo IV
Art. 12
12 / 14Assistenza ai consorziati
In vigore dal 12 ago 1962
I Consorzi di bonifica possono assistere e facilitare l'iniziativa privata, con particolare riguardo a quella contadina nelle procedure per il conseguimento delle provvidenze statali.
Possono, inoltre, realizzare iniziative necessarie alla valorizzazione economico-agraria nell'ambito delle disposizioni vigenti.
Le suddette attività possono essere svolte dai Consorzi di bonifica a favore dei consorziati singoli ed associati.
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1962-06-23;947#art-12