Art. 12 · Assistenza ai consorziati
Capo IV

Art. 12

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Assistenza ai consorziati

In vigore dal 12 ago 1962
I Consorzi di bonifica possono assistere e facilitare l'iniziativa privata, con particolare riguardo a quella contadina nelle procedure per il conseguimento delle provvidenze statali. Possono, inoltre, realizzare iniziative necessarie alla valorizzazione economico-agraria nell'ambito delle disposizioni vigenti. Le suddette attività possono essere svolte dai Consorzi di bonifica a favore dei consorziati singoli ed associati.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1962-06-23;947#art-12