Art. 3

Art. 3

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In vigore dal 14 ago 1962
Il presente decreto ha effetto a decorrere dalla data della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 29 maggio 1962 SEGNI FANFANI - PICCIONI - TREMELLONI Visto, il Guardasigilli: BOSCO Registrato alla Corte dei conti, addì 23 luglio 1962 Atti del Governo, registro n. 157, foglio n. 43. - VILLA
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