Art. 3

Art. 3

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In vigore dal 14 ago 1962
La Cassa centrale di risparmio V. E. per le Province siciliane assegnerà alla gestione di credito fondiario un fondo di dotazione non inferiore a L. 500 milioni. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 20 maggio 1962 SEGNI TREMELLONI Visto, il Guardasigilli: BOSCO Registrato alla Corte dei conti, addì 20 luglio 1962 Atti del Governo, registro n. 157, foglio n. 23. - VILLA
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