Accordo per regolamento di questioni di carattere patrimoniale e finanziario›Parte II
Art. 7
7 / 28In vigore dal 9 set 1962
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Per i casi in cui beni tedeschi siano stati venduti a condizione di non essere trasferiti a persone fisiche o giuridiche tedesche, il Governo italiano libera con il presente Accordo gli acquirenti di tali beni dall'obbligo di osservare detta condizione.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1962-04-14;1263#art-apr-7