Accordo per regolamento di questioni di carattere patrimoniale e finanziario›Parte I
Art. 4
4 / 28In vigore dal 9 set 1962
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1. Il presente Accordo non riguarda, inoltre, i conti aperti su ordine delle Autorità di occupazione alleate, come quelli di Rastatt, Amburgo e Dusseldorf ed eventualmente di altre città, a favore di ex-prigionieri di guerra deportati e operai stranieri nella Repubblica Federale di Germania.
2. Per detti conti gli aventi diritto italiani godranno dello stesso trattamento concesso ai cittadini dei Paesi con i quali è stato raggiunto un accordo in materia.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1962-04-14;1263#art-apr-4