Art. 28
Accordo per regolamento di questioni di carattere patrimoniale e finanziarioParte IV

Art. 28

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In vigore dal 9 set 1962
. Il presente Accordo entrerà in vigore un mese dopo che i Governi dei due Stati contraenti si saranno reciprocamente comunicati l'avvenuto adempimento di quanto previsto dalla rispettiva legislazione interna per l'entrata in vigore dell'Accordo. Fatto a Bonn il 2 giugno 1961 in quattro copie originali, due in lingua italiana e due in lingua tedesca; i testi nelle due lingue faranno ugualmente fede. Per la Repubblica Federale di Germania CARSTENS Per la Repubblica italiana QUARONI Visto, d'ordine del Presidente della Repubblica Il Ministro per gli affari esteri SEGNI
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1962-04-14;1263#art-apr-28