Accordo per regolamento di questioni di carattere patrimoniale e finanziario›Parte IV
Art. 28
28 / 28In vigore dal 9 set 1962
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Il presente Accordo entrerà in vigore un mese dopo che i Governi dei due Stati contraenti si saranno reciprocamente comunicati l'avvenuto adempimento di quanto previsto dalla rispettiva legislazione interna per l'entrata in vigore dell'Accordo.
Fatto a Bonn il 2 giugno 1961 in quattro copie originali, due in lingua italiana e due in lingua tedesca; i testi nelle due lingue faranno ugualmente fede.
Per la Repubblica Federale di Germania
CARSTENS
Per la Repubblica italiana
QUARONI
Visto, d'ordine del Presidente della Repubblica
Il Ministro per gli affari esteri
SEGNI
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1962-04-14;1263#art-apr-28