Art. 27
Accordo per regolamento di questioni di carattere patrimoniale e finanziarioParte IV

Art. 27

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In vigore dal 9 set 1962
. Il presente Accordo vale anche per il Land Birilino, a meno che entro tre mesi dall'entrata in vigore dell'Accordo stesso il Governo della Repubblica Federale di Germania non faccia al Governo della Repubblica italiana una comunicazione contraria.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1962-04-14;1263#art-apr-27