Accordo per regolamento di questioni di carattere patrimoniale e finanziario›Parte III
Art. 22
22 / 28In vigore dal 9 set 1962
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L'espressione "marchi di fabbrica e di commercio tedeschi" usata nei precedenti articoli comprende:
a) marchi d'impresa, i cui titolari siano persone fisiche di cittadinanza, tedesca ai sensi dell'art. 116, paragrafo 1 del "Grundgesetz" del 23 maggio 1949 della Repubblica Federale di Germania, e persone giuridiche a norma del diritto germanico, in quanto abbiano domicilio o sede nel territorio della Repubblica Federale di Germania ivi compreso il Land Berlino o, al di fuori della Germania, in uno Stato il quale abbia una rappresentanza nella Repubblica Federale di Germania, oppure parificato a tale Stato in base ad una concorde dichiarazione degli Stati contraenti;
b) marchi d'impresa di persone fisiche e giuridiche aventi domicilio o sede nel territorio di occupazione sovietica in Germania, che siano stati registrati nel registro dei marchi di fabbrica e di commercio dell'Ufficio brevetti germanico a nome di una persona fisica o giuridica rientrante nelle categorie contemplate nella precedente lettera a).
La prova di tale registrazione deve essere fornita a mezzo di una attestazione dell'Ufficio brevetti germanico, non soggetta a legalizzazione.
In caso di restituzione di marchi d'impresa ai sensi dei precedenti articoli sarà trascritto, su domanda nel Registro italiano dei
brevetti per marchi d'impresa
Il trasferimento del marchio al nome della persona che ne risulti titolare nel registro dei marchi di fabbrica e di commercio dell'Ufficio brevetti germanico;
c) marchi d'impresa i cui titolari siano persone giuridiche italiane controllate da capitale tedesco alla data dell'8 maggio 1945.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1962-04-14;1263#art-apr-22