Accordo per regolamento di questioni di carattere patrimoniale e finanziario›Parte III
Art. 20
20 / 28In vigore dal 9 set 1962
.
Il periodo che, in virtù dell' dell'Accordo concluso tra la, Repubblica italiana e la Repubblica Federale di Germania in materia di protezione dei diritti di proprietà industriale del 30 aprile 1952, non viene preso in considerazione nel computo del tempo entro il quale un marchio deve essere utilizzato a termini della legislazione italiana, viene prorogato sino alla entrata in vigore del presente Accordo per i marchi di fabbrica e di commercio tedeschi di cui al successivo .
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1962-04-14;1263#art-apr-20