Accordo per regolamento di questioni di carattere patrimoniale e finanziario›Parte III
Art. 18
18 / 28In vigore dal 9 set 1962
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Qualora l'importo di canoni per l'uso di marchi di fabbrica e di commercio di cui al precedente sia stato versato in un conto presso un Istituto di credito italiano, esso verrà messo a disposizione, senza altre limitazioni che la percezione di imposte eventualmente dovute secondo il diritto italiano per questi canoni, degli originari titolari o dei loro successori ed aventi causa al momento della firma o al più tardi dell'entrata in vigore del presente Accordo.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1962-04-14;1263#art-apr-18