Art. 16
Accordo per regolamento di questioni di carattere patrimoniale e finanziarioParte III

Art. 16

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In vigore dal 9 set 1962
. Se una delle parti private interessate vuol servirsi dei buoni uffici dei due Governi, ognuno degli Stati contraenti può chiedere all'altro Stato contraente di convocare una Commissione mista governativa, che dovrà essere subito nominata e che avrà il compito di aiutare le parti interessate a raggiungere un'intesa amichevole.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1962-04-14;1263#art-apr-16