Art. 15
Accordo per regolamento di questioni di carattere patrimoniale e finanziarioParte III

Art. 15

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In vigore dal 9 set 1962
. Per le intese riguardanti i marchi di cui all', concluse frale parti private interessate prima della entrata in vigore del presente Accordo, vale quanto segue: a) Restano ferme le intese contenenti una disposizione, secondo la quale le intese medesime resteranno in vigore anche nel caso di conclusione di un accordo fra i due Governi in questa materia. b) Restano valide anche le intese che non contengono una disposizione del genere; se tuttavia una intesa di questa specie viene denunciata dall'interessato tedesco senza giustificato motivo prima della scadenza di due anni dopo l'entrata in vigore del presente Accordo o se l'intesa viene a scadere entro queste termine, gli interessi della parte italiana, verranno tutelati concedendole una licenza obbligatoria per l'Italia. L', paragrafo 2, sarà applicato in modo che le condizioni della licenza obbligatoria non debbano, per nessuna delle parti interessate, essere meno favorevoli delle condizioni delle intese private vigenti sino a tal momento. c) Le intese, che prevedano esplicitamente la cessazione della loro validità all'atto della conclusione di un accordo in merito tra i due Governi, non vengono prorogate con il presente Accordo. Saranno conseguentemente applicate le disposizioni dell', salvo che vengano stipulate nuove intese fra le parti private interessate.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1962-04-14;1263#art-apr-15