Art. 10
Accordo per regolamento di questioni di carattere patrimoniale e finanziarioParte II

Art. 10

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In vigore dal 9 set 1962
. L'Amministrazione italiana competente fornirà a richiesta, alle autorità competenti tedesche informazioni sul sequestro e la liquidazione di beni tedeschi.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1962-04-14;1263#art-apr-10