Accordo per regolamento di questioni di carattere patrimoniale e finanziario›Parte II
Art. 10
10 / 28In vigore dal 9 set 1962
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L'Amministrazione italiana competente fornirà a richiesta, alle autorità competenti tedesche informazioni sul sequestro e la liquidazione di beni tedeschi.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1962-04-14;1263#art-apr-10