Art. 4

Art. 4

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In vigore dal 15 ago 1962
Dopo l' è inserito l'art. 17-bis: "Nei Corpi presso i quali sono in servizio marescialli in servizio permanente, idonei allo speciale incarico, i compiti disimpegnati dall'ufficiale pagatore sono affidati ad uno di essi".
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1962-04-09;963#art-4