Art. 21

Art. 21

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In vigore dal 15 ago 1962
L'art. 601 è sostituito dal seguente: "Negli istituti militari la gestione del contante e del materiale è attuata dal relatore, giusta il disposto dell' del presente regolamento".
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1962-04-09;963#art-21