Art. 19

Art. 19

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In vigore dal 15 ago 1962
L'art. 820 è sostituito dal seguente: "L'ufficio di amministrazione è diretto dal relatore e ne fa parte, oltre al personale di cui all', anche il direttore dei laboratori. Alle sostituzioni, in caso di assenza dei titolari, si procede con criteri analoghi a quelli stabiliti nell'articolo 493".
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1962-04-09;963#art-19