Regolamento per l'esecuzione della L. 30 dicembre 1960, n. 1676›Capo II
Art. 8
8 / 25In vigore dal 27 apr 1962
Relativamente alla costruzione, riattamento e ampliamento da effettuare in proprio dai lavoratori singoli ed associati in forma cooperativa, gli enti di gestione, dopo avere assegnato il valore corrispondente alle opere da eseguire, forniscono alla Banca nazionale del lavoro indicazioni analoghe a quelle previste dal precedente per consentire, con la stessa procedura, il funzionamento di apposito schedario di evidenze.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1962-02-14;128#art-rpl-8