Art. 21
Regolamento per l'esecuzione della L. 30 dicembre 1960, n. 1676Sez. 5

Art. 21

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In vigore dal 27 apr 1962
Dopo l'approvazione i progetti sono, dall'ente di gestione, comunicati all'Ufficio del genio civile ai fini della emissione e della liquidazione degli stati di avanzamento, i quali sono pagati con le modalità prevedute dall' del presente regolamento.
Storico versioni

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1962-02-14;128#art-rpl-21